Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

Ricorre in capo al datore di lavoro l'obbligo di procedere alla corretta valutazione dei rischi.

immagine di un tecnico alle prese con la redazione del dvr

Agli artt. 17 e 28 del D.lgs 81/08 vengono riprodotte le norme che regolano gli ambiti di applicazione e le procedure connesse al Documento di Valutazione dei Rischi in azienda.

In particolare l'art. 28 disciplina l'oggetto della valutazione specificando chiaramente che debbono essere oggetto della valutazione stessa tutti gli aspetti della vita lavorativa dell'azienda (dalla produzione alla comunicazione ecc.)

Il Documento della Valutazione dei Rischi consiste materialmente in una relazione tecnica certificata, in cui, attraverso un vero e proprio piano di intervento vengono analizzati tutti i potenziali rischi presenti in azienda e le strategie e procedure messe in campo dall'azienda per prevenire fenomeni che possano mettere a rischio la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Documento,che deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, dell'RSPP e dell'RLS ( e se del caso del medico competente) e deve obbligatoriamente contenere

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

I termini per effettuare la valutazione sono fissati entro il 31 dicembre 2010 e comunque non devono superare il 30 giugno 2012 (D.Lgs. 81/08).

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